T.U.L.P.S.
 
TITOLO IV

Delle guardie particolari
e degli istituti di vigilanza
e d'investigazione privata.

ART. 133, 1926.

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto associarsi per la nomina a tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

ART. 134, 1926.

Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
La licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
La licenza non può essere conceduta per operazione che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

ART. 135, 1926.

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche,sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante l'esibizione della carta d'identità o d'altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta d'identità o d'altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello stato.
La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto.

ART. 136, 1926.

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o dell'importanza degli istituti già esistenti.
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico.

ART. 137, 1926.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.
La cauzione sta in garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il Prefetto nel caso d'inosservanza dispone con decreto che la cauzione in tutto o in parte sia devoluta all'erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

ART. 138, 1926.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona d'ottima condotta politica e morale;
6) essere munito della carta d'identità;
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto.

ART. 139, 1926.


Gli uffici di vigilanza e d'investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati a aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

ART. 62, 1931.

I portieri di case d'abitazione o d'albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta o è sfornito della carta d'identità.

 
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