IL CONTENUTO DI QUESTA PAGINA E' APPENDICE E QUINDI PARTE INTEGRATA
DELLA RELAZIONE COMMERCIALE FORNITA AL CLIENTE AL QUALE IL NOSTRO
CLIENTE SI DEVE ATTENERE IN MODO VINCOLANTE.
- INFORMAZIONI SULL'ESISTENZA DI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE
- GARANTE PRIVACY
- COMUNICABILITA' DELL'INFORMAZIONE AL CLIENTE CHE
COMMISSIONA L'INDAGINE
* Rapporti con Istituti di Credito (dati riferibili nel rispetto
della Legge 675 del 31.12.1996)
SEGRETO BANCARIO è definito
come l'obbligo di discrezione che i rappresentanti e gli impiegati
bancari devono garantire agli affari dei loro clienti dei quali
sono venuti a conoscenza esercitando il proprio lavoro. Il detentore
del segreto bancario è unicamente il cliente, il quale è
l'unico in grado di liberare la banca dall'obbligo di discrezione
permettendole di deliberare e rivelare le informazioni protette
dal segreto.
La tutela del "segreto bancario quale obbligo delle Banche
all'assoluta riservatezza sulle notizie apprese dai propri clienti
sussiste in base all'art 1175 del Codice Civile e va osservata nei
confronti dei terzi estranei a detti rapporti, fatte salve le eccezioni
previste da specifiche norme di legge in materia penale, civile
e fiscale, che antepongono agli interessi del singolo il diritto
dello Stato di salvaguardare esigenze costituzionali primarie connesse
all'amministrazione delle giustizia e all'accertamento di illeciti
tributari di particolare gravità . Il testo esamina i poteri
del magistrato penale, della polizia giudiziaria, del magistrato
civile e dell'Amministrazione finanziaria, analizzando la portata
del provvedimento di richiesta notizie o di sequestro con riferimento
ad una vasta gamma di operazioni bancarie".
Un considerevole limite al segreto bancario è ravvis abile
nell'ambito del procedimento di sequestro e pignoramento presso
istituti di credito a carico di clienti, laddove si reputa che la
banca non possa esimersi dal rendere la dichiarazione ai sensi dell'art.
547 c.p.c. Tuttavia si ritiene che la banca nel rendere la
dichiarazione, possa limitarsi a dichiarare se le somme in suo possesso
siano sufficienti a soddisfare il credito per cui si procede a pignoramento
o sequestro, senza precisare l'ammontare complessivo delle somme
di cui è debitrice verso il cliente.
- LIMITAZIONI ALL' UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE
NELLA RELAZIONE COMMERCIALE
CONSEGNATA AL CLIENTE CHE COMMISSIONA L'INDAGINE
- PRIVACY E NORME
Il presente rapporto, vincolato
alla tutela della privacy (legge 675/96) e’ fornito in osservanza
degli art.12 comma 1 lett. B/c/f/h e dell’art. 20 comma 1
lett. B/e/g, ed e’ comunicato al richiedente per uso strettamente
professionale dello stesso e comunque solo per tutelare gli interessi
della società che rappresenta commissionandoci l'incarico
d'indagine. "Delta s.a.s. di Pilla R. & c." declina
per sé e per i propri collaboratori ogni responsabilità
sulle valutazioni contenute nella nota informativa. L’eventuale
comunicazione, diffusione o divulgazione di tutti o parte dei dati
a terzi e’ vietata e potrebbe costituire illecito perseguibile
sia penalmente che civilmente per chi vi avrà dato luogo.
L’eventuale comunicazione, diffusione o divulgazione di tutti
o parte dei dati a terzi non direttamente interessati o autorizzati
da "Delta s.a.s. di Pilla R . & c." e’ vietata
e tale comportamento manleverà la nostra società da
qualsiasi responsabilità che ne potrebbe derivare.
- Autorizzazioni a svolgere attività d'indagine e
investigativa:
La nostra società è in possesso delle necessarie autorizzazioni,
per svolgere le attività e i servizi citati, rilasciate da:
• Prefettura di Milano per svolgere attività di Agenzia
d'informazioni commerciali e investigazioni. Art 134 TULPS
• Prefettura di Milano per svolgere attività d'investigazioni
penali. Art 222 CPP
• Questura di Milano per svolgere attività di
recupero dei creditiLe autorizzazioni sono state rilasciate alla
Sig.ra Pilla Rachele, Legale Rappresentante della società
"Delta s.a.s. DI pILLA r. & C" con sede a Milano
in Viale Brianza 12, iscritta alla C.C.I.A.A. e Ufficio I.V.A. di
Milano.
|