TRATTAMENTO
DI ALCUNI DATI SENSIBILI
DA PARTE DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI
Provvedimento
Garante Protezione dati personali 29 settembre 1999.
Autorizzazione n. 6/1999
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1999, n. 232.
IL GARANTE
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e
dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il
quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti
pubblici economici è permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa
Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, legge
n. 675/1996);
Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996)
permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato
dal Garante è necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un
procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle
relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 30 settembre 1998 relativa al
trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1° ottobre
1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali numeri
6/1997 e 6/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed
uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo
conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che
verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti
autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al
fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996
pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una
migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni
da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale
relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n.
2/1999, rilasciata il 29 settembre 1999), anche in riferimento alle predette
finalità di ordine giudiziario;
Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con
l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare
le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/1999 mediante un ulteriore
provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione
privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla
categoria;
Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le considerazioni già
espresse con l'autorizzazione n. 2/1999 per ciò che riguarda la natura
provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la
determinazione delle relative prescrizioni;
Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante
all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona
condotta che il Garante è in procinto di promuovere (art. 22, comma 4, legge n.
675/1996);
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione
delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto
dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501;
Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
Autorizza gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone
fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli
organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata
con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni).
Il trattamento può essere effettuato unicamente:
a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o
difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del
soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o
un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
b) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per
ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare
ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di
procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione).
Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello
svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per l'esercizio di un
diritto in sede giudiziaria, in particolare:
a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/1999, rilasciata il
29 settembre 1999);
b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(autorizzazione generale n. 2/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);
c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(autorizzazione generale n. 3/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);
d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione
generale n. 4/1999, rilasciata il 29 settembre 1999);
e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione generale n.
7/1999, rilasciata il 29 settembre 1999).
2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati
si riferiscono.
Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire
specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito
delle finalità di cui al punto 1).
I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi
conferiti.
3) Modalità di trattamento.
Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa
investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale. Tali attività possono essere eseguite
esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche
da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1).
L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si
intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale
l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che
giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve
essere conclusa.
I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di
organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere
informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in
particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore,
nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.
Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare
l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e
22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo
superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede
giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono
utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente
perseguite.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati
periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere
loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo
all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e
non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto
del conferimento dell'incarico.
Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili
o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e
19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con
cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e
delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati
strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve
essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute
nell'autorizzazione generale n. 2/1999, in particolare per ciò che riguarda le
informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.
Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante è in procinto di
promuovere ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della
legge n. 675/1996.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e),
della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un
periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico
ricevuto.
A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli
periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle
finalità perseguite e all'incarico conferito.
Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve
cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al
difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.
La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero
il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato,
non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la
conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito
l'incarico.
I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato,
salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è
necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati
(art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei
termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente
provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze
del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero
dalla normativa comunitaria (anteporre «normativa comunitaria»), che
stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in
particolare:
a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri
fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale)
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di
infezione da HIV;
c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
d) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non
consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di
violenza sessuale.
Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n.
675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999 concernenti i
requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti
automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati,
nonché il trasferimento all'estero dei dati.
Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di
correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta
di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o
di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o
conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.
Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per
l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche
nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali
casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati
occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 della
legge n. 675/1996.)
8) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1999, fino
al 30 settembre 2000.